Albano, il Comune paga 82 mila euro per l’uscita dall’Unione

Albano, il Comune paga 82 mila euro per l’uscita dall’Unione

Poco più di 90 mila euro, ecco il conto salato che il Comune di Albano Sant’Alessandro ha deliberato di pagare all’Unione dei Colli, tutto nasce dalla decisione presa dal Comune retto dal sindaco Maurizio Donisi di uscire dall’Unione che aveva contribuito a fondare anni fa e che aveva la propria sede proprio sul territorio di Albano. Questo il passaggio principale della delibera che conferma quanto dovrà pagare il Comune di Albano, tra sanzione per essere uscito dall’Unione e le spese legali: “Ritenuto pertanto necessario impegnare la somma complessiva di €. 90.385,60 composta da €7.945,60 quali spese legali e €. 82.440,00 quale sanzione per recesso anticipato dovuta a seguito di riconoscimento della legittimità della stessa da parte del TAR, disponendo contestuale liquidazione in favore dell’Unione dei Colli C.F. 95114920168”.

La decisione presa dal Comune di Albano Sant’Alessandro di uscire dall’Unione dei Colli era stata presa nel febbraio del 2018: “L’amministrazione comunale – aveva spiegato allora il sindaco Donisi – ha ritenuto necessario e inevitabile prendere la decisione di uscire dall’Unione intercomunale dei colli. Negli ultimi anni abbiamo assistito ad un decadimento dei servizi offerti dall’Unione cosa evidente a noi amministratori e forse ancor più ai nostri concittadini. Negli ultimi anni abbiamo dato all’unione più di 2oo mila euro all’anno. La quota pro capite per abitante è aumentata, ma la qualità dei servizi no. La politica ha l’onore e l’onere di far delle scelte”.

Da qui una battaglia legale tra il Comune di Albano e l’Unione dei Colli finita al Consiglio di Stato, con l’Unione che reclamava di poter avere il pagamento della penale per l’uscita anticipata decisa dall’amministrazione comunale retta dal sindaco Donisi.

Qui il testo della delibera:

nominato con decreto sindacale n. 10 del 23/06/2020

Premesso che:

•in data 23 aprile 2018 l’Unione comunale dei colli ha presentato ricorso R.G. 393/2018 avverso la deliberazione nr. 02 del 20.02.2018 con la quale il Consiglio comunale di Albano Sant’Alessandro ha stabilito:

-di recedere dall’Unione con decorrenza 01 settembre 2018 anziché “dal primo giorno dell’esercizio finanziario successivo” e quindi dal 01 gennaio 2019;

-di non riconoscere all’Unione la penale prevista dall’art. 05 dello Statuto “in misura pari ad €10,00 per abitante risultante al 31 dicembre dell’anno precedente”;

•Con ordinanza nr. 195/2018 del 24.05.2018 la Sezione del Tar ha ritenuto “tutelabile la pretesa dell’Unione di garantire la disponibilità della somma corrispondente alla sanzione pecunaria” mentre per altro verso ha affermato “che viceversa, il prolungamento dell’appartenenza all’Unione per ulteriore 04 mesi (dall’01/09/2018 al 31/12/2018) provocherebbe l’estensione temporale dei disagi in atto …omissis…;

•Con ordinanza nr. 3384/18 del 20.07.2018 il Consiglio di Stato ha riformato l’ordinanza precedente a seguito della quale l’Unione Comunale dei Colli ha adottato delibera nr. 15 del 26.10.2018 stabilendo, tra le altre cose., l’applicazione della sanzione pari ad €82.440,00 stabilita dall’art. 05 comma 3 dello Statuto a seguito di recesso esercitato prima del termine dei dieci anni;

•che con ricorso R.G. 41/2019 notificato il 22.12.2018, il Comune di Albano Sant’Alessandro ha impugnato la predetta deliberazione dell’Unione chiedendone l’annullamento e formulando domanda di risarcimento del danno subito cui ha fatto seguito ricorso dell’Unione dei Colli;

•che in data 30.01.2019 all’udienza di merito per il primo ricorso (R.G.393/2018), il collegio ha disposto la trattazione congiunta con il successivo ricorso (R.gf. 41/2019) fissando l’udienza in data 17.06.2020;

Dato atto che con sentenza nr. 553/2020 notificata in data 07.10.2020 il TAR di Brescia – Sezione Prima ha:

dichiarato il ricorso R.G. 393/2018 proposto dall’Unione Comunale dei Colli in parte improcedibile ed in parte infondato;

respinto il ricorso R.G. 41/2019 proposto dal Comune di Albano Sant’Alessandro nei confronti della deliberazione nr. 15 del 26.10.2018

condannato il comune di Albano Sant’Alessandro a rifondere all’Unione le spese di merito quantificate in €. 5.000,00 oltre accessori di legge e rimborso del contributo unificato;

Considerato che alla luce della sentenza di cui sopra, viene riconosciuta, tra l’altro, la legittimità della sanzione penale irrogata dall’Unione al Comune a fronte del recesso anticipato quantificata in €. 82.440,00;

Quantificato pertanto, l’importo complessivo del debito da riconoscere in € 90.385,60 di cui €82.440,00 per sanzione ed €. 7.945,60 spese legali;

Richiamata la delibera di CC n. 23 del 29.10.2020, i.e. con la quale è stata seguita procedura per il “RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO AI SENSI DELL’ART. 194 – COMMA 2 – DEL D.LGS. 267/2000 A SEGUITO DI SENTENZA ESECUTIVA”;

Ritenuto pertanto necessario impegnare la somma complessiva di €. 90.385,60 composta da €7.945,60 quali spese legali e €. 82.440,00 quale sanzione per recesso anticipato dovuta a seguito di riconoscimento della legittimità della stessa da parte del TAR, disponendo contestuale liquidazione in favore dell’Unione dei Colli C.F. 95114920168;

Verificato che tale transazione finanziaria è esclusa dall’ambito di applicazione della Legge 136/2010 e s.m.i. in quanto inclusa nella Tabella 1 allegato al D.L. 24/04/2014, n. 66, convertito con modificazioni della Legge 23/6/2014, n. 89;

Dato atto, pertanto, che non vi è l’obbligo di acquisizione all’ANAC (ex AVCP) del codice C.I.G.;

ATTESO che:

– con Deliberazione Consiliare n. 53 del 19/12/2019, esecutiva a norma di legge, è stato approvato il bilancio di previsione per il triennio 2020/22;

– con Deliberazione di Giunta Comunale n. 21 del 13/02/2020, esecutiva a norma di legge, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione, Piano degli Obiettivi e delle Performance per l’esercizio 2020;

VISTO il D.Lgs. 23.06.2011 n. 118 ed il D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 come modificato con decorrenza dal 1 gennaio 2015;

CONSIDERATO che l’assunzione degli impegni di spesa e degli accertamenti di entrata, deve tener conto del principio contabile della competenza finanziaria, che dispone l’obbligo di imputazione dell’entrata e della spesa all’esercizio in cui le stesse divengono esigibili;

DATO ATTO che, in ottemperanza all’art. 9, comma 2, del D.Lgs. 78/09, è stato accertato che il programma dei pagamenti conseguenti all’impegno oggetto del presente atto è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica, garantendo la soddisfazione dei creditori nei 30 giorni stabiliti dal D.Lgs. n. 231/2002;

D E T E R M I N A

DI DARE ATTO della necessità di ottemperare a quanto stabilito dalla sentenza nr. 553/2020 del TAR di Brescia – Sezione Prima, allegata al presente atto;

DI IMPEGNARE e contestualmente liquidare la somma di €. 90.385,60 a favore di Unione dei Colli C.F. 95114920168 così composta:

• €. 7.945,60 spese legali;

• €. 82.440,00 sanzione per recesso anticipato dovuta a seguito di riconoscimento della legittimità della stessa da parte del TAR

DI IMPUTARE la spesa di €. 90.385,60 al corrente esercizio finanziario ai seguenti capitoli :

€. 7.945,60 al capitolo 241 – spese legali – codice di Bilancio 1.03.02.11.006

€. 82.440,00 al capitolo 13 – oneri da contenzioso – codice di Bilancio 1.10.05.04.001

DI RIMETTERE la presente determinazione al Responsabile del Servizio Finanziario per l’apposizione del visto di esecutività.

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